Con la circolare dirigenziale n. 1/2022 viene regolata la disciplina relativa all'installazione temporanea di impianti destinati alla pubblicità di vendite immobiliari. In particolare:
Le installazioni in oggetto, entro un limite temporaneo massimo inferiore a tre anni e aventi dimensioni massime inferiori a mq. 6,00, sono subordinate a specifica dichiarazione al concessionario ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, e non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 del vigente Codice della Strada, in quanto installazioni temporanee;
Gli impianti in oggetto, considerata la temporaneità dell’installazione, sono da ritenersi altresì esclusi dall’ambito di applicazione della Circolare Dirigenziale n. 1/2010, la quale dispone che fino
all’approvazione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, non vengano emesse autorizzazioni per nuove installazioni di cartelli e altri mezzi pubblicitari;
Ai sensi dell’art. 2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, l’installazione da effettuare in ambito sottoposto a Tutela ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 non è subordinata ad autorizzazione paesaggistica se inferiore ad anni tre, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo149 del D.Lgs. 42/2004 “ Interventi non soggetti ad autorizzazione” e non suscettibile di provocare alterazione dello stato dei luoghi e pregiudicare l’esteriore aspetto degli edifici;
Restano fatti salvi l’eventuale ottenimento della concessione per l’occupazione e/o la manomissione del suolo pubblico, l’autorizzazione della competente Soprintendenza per le installazioni da effettuare nelle aree sottoposte a Tutela culturale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e il pagamento del canone per l’esposizione pubblicitaria, così come previsto dagli artt.13 e seguenti del Capo II - Esposizione Pubblicitaria, del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla DCC n. 13 del 29/03/202.
Si allega qui sotto il testo integrale del provvedimento.