Ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 04/01/2011, il versamento del Contributo di Costruzione non deve essere assoggettato, da parte della banca ordinante, alla ritenuta d’acconto prevista invece per i pagamenti a soggetti privati relativamente alle ristrutturazioni edilizie.
Pertanto, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'erronea applicazione della ritenuta d’acconto da parte della banca ordinante, nella motivazione del bonifico non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale, ma deve essere effettuato un bonifico ordinario generico, con causale “Contributo di costruzione – [numero protocollo pratica]”
Nel modulo allegato qui sotto si trovano tutte le indicazioni per effettuare il pagamento del contributo di costruzione dovuto per il permesso di costruire (PDC) e segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA)