Si comunica che:
- è sempre possibile utilizzare la SCIA per le ristrutturazioni c.d. “pesanti” di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del medesimo DPR 380/2001 (ovvero “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”);
- allo stato attuale non è possibile utilizzare la SCIA per nuove costruzioni in esecuzione di strumento urbanistico attuativo, a meno che nella delibera di approvazione – ovvero in una eventuale delibera di ricognizione dei piani vigenti- non venga esplicitamente dichiarata la sussistenza di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- al momento, non sussistono le condizioni per poter ricorrere a SCIA per nuove costruzioni in esecuzione di strumento urbanistico generale in quanto il vigente PGT non reca precise disposizioni plano-volumetriche per ogni ambito.